Giustizia

ENNESIMO DECRETO SICUREZZA: INEFFICACE, LESIVO DEI DIRITTI COSTITUZIONALI E GIÀ DA CORREGGERE

17/04/2026

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Il decreto-legge n. 23 del 2026 è l’ennesimo decreto del Governo Meloni in materia di sicurezza. Un provvedimento che da subito è apparso lesivo di alcuni diritti costituzionali, inefficace rispetto agli obiettivi di sicurezza che si propone, totalmente sbagliato nella forma e nel contenuto.

E lo è a tal punto che, nelle stesse ore nelle quali la maggioranza lo approva in via definitiva alla Camera – con 162 voti favorevoli, 102 voti contrari e un astenuto – il Governo è costretto a convocare in gran fretta un Consiglio dei Ministri per approvare un altro decreto che corregga alcune delle norme appena approvate perché palesemente incostituzionali.

Il riferimento è all’ormai tristemente famoso articolo 30-bis sui rimpatri volontari. Quest’articolo, inserito durante l’esame al Senato con un emendamento a prima firma Marco Lisei (FdI), prevede un compenso agli avvocati nel caso in cui il rimpatrio del migrante effettivamente avvenga.  Di fatto si premiano gli avvocati che, indipendentemente dagli interessi del proprio assistito, ottengono l’effettivo rimpatrio. È una norma aberrante, lesiva del diritto alla difesa e che nasconde pulsioni illiberali e autoritarie. Trasformare l’avvocato difensore, per di più di un soggetto fragile come può essere un migrante, nello strumento per attuare i desideri di un Governo inutilmente crudele e ancora una volta incapace, è gravissimo. Questa norma lede in maniera lampante il diritto di difesa dell’individuo, garantito dall’articolo 24 della Costituzione, stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, che è essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento; la persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito. L’avvocato non può essere neppure indirettamente incentivato verso un determinato esito, non è un ausiliario dell’amministrazione né un terminale delle politiche pubbliche. È il garante dei diritti della persona. E il fatto che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia cercato di minimizzare un fatto di questa portata, che non si renda conto – o finga di non rendersi conto – della gravità di quanto accaduto, è un segnale che non può non lasciare profonda preoccupazione.

La maggioranza di centrodestra, nonostante le durissime proteste delle opposizioni, non ha voluto modificare la norma in Aula ma ha scelto la strada di un vero obbrobrio legislativo, ossia far approvare il decreto così com’è per poi modificarlo con un altro decreto, umiliando ancora una volta il Parlamento.

Questo provvedimento, come detto l’ennesimo in materia di sicurezza, interviene su numerosi temi: sulle armi e sugli strumenti atti a offendere, sulle manifestazioni pubbliche, sulle zone a vigilanza rafforzata, sugli assembramenti, sull'ordine pubblico, sui minori, sull'immigrazione, sui rimpatri, sul sistema sanzionatorio e sui poteri amministrativi e prefettizi.

È un provvedimento che rende manifesta la sola idea di sicurezza che ha questo Governo: un’idea punitiva e repressiva. Si moltiplicano i reati, si inaspriscono le pene, si ampliano divieti e sanzioni, si sovrappongono le norme, inseguendo l'emergenza mediatica senza una strategia, in una foga legislativa che certifica in maniera lampante la totale inefficacia dell’azione del Governo Meloni.

Non c’è solo l’articolo 30-bis ad aver sollevato le durissime contestazioni del PD e di tutte le opposizioni. 

 

Sono numerosi gli aspetti controversi del decreto,  a seguire un breve elenco sintetico.

1. Il “fermo preventivo” di polizia nelle manifestazioni. L’art. 7 inserisce il nuovo art. 11-bis nel d.l. n. 59/1978 e consente alla polizia di accompagnare e trattenere fino a dodici ore persone ritenute pericolose per il pacifico svolgimento di una manifestazione, anche sulla base di segnalazioni di polizia e precedenti degli ultimi cinque anni. È probabilmente la norma più criticata perché anticipa la soglia dell’intervento prima del fatto, comprime la libertà personale e incide anche sul diritto di riunione e manifestazione del pensiero con garanzie procedurali insufficienti. 

 

2. L’estensione delle “zone rosse” e del DASPO urbano. Il decreto amplia i poteri del prefetto e del questore: possono essere individuate zone urbane con allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti contro persona o patrimonio, e il divieto può riguardare anche più aree. Si produce così una espansione della prevenzione amministrativa su basi molto elastiche, con forte margine discrezionale. 

 

3. Il nuovo divieto di partecipare a riunioni e assembramenti pubblici come pena accessoria, aggravato dagli emendamenti del Senato. Il testo del decreto già consentiva al giudice di vietare la partecipazione a pubbliche riunioni per una vasta serie di delitti commessi in occasione di assembramenti; in Senato il perimetro è stato ulteriormente irrigidito, estendendo la misura anche a condanne per resistenza a pubblico ufficiale o danneggiamento. Si vuole criminalizzare il dissenso, passando dalla repressione di un fatto criminale alla neutralizzazione preventiva della persona. 

 

4. La stretta sulle manifestazioni pubbliche: sanzioni molto più alte e nuova “turbativa” del servizio d’ordine. L’art. 9 sostituisce l’arresto per violazione delle regole sul preavviso, con sanzioni amministrative fino a 10mila euro e introduce ulteriori illeciti per chi turba il pacifico svolgimento della riunione o il regolare espletamento del servizio di ordine pubblico. Una disciplina solo formalmente amministrativa ma che di fatto ha una funzione dissuasiva verso il diritto di protesta. 

 

5. La restrizione della “lieve entità” nello spaccio di strada, introdotta dal Senato. Tra gli emendamenti approvati a Palazzo Madama vi è la previsione secondo cui il fatto non è di lieve entità quando le condotte risultano poste in essere in modo continuativo e abituale; nello stesso articolo si estende anche la confisca obbligatoria di veicoli e altri beni utilizzati o che abbiano agevolato il fatto. In questo modo si irrigidisce il trattamento di fatti minori e accentua un approccio simbolico-punitivo anche su condotte di piccolo spaccio. 

 

6. La nuova “annotazione preliminare” in luogo dell’iscrizione nel registro degli indagati per fatti coperti da causa di giustificazione. Gli artt. 12 e 13 introducono un modello separato quando “appare evidente” che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. La disposizione appare costruita per attenuare l’effetto stigmatizzante dell’iscrizione nel registro degli indagati, specie per appartenenti alle forze dell’ordine, ma lascia forti dubbi sul parametro dell’evidenza, sulla trasparenza e sull’equilibrio tra tutela della persona coinvolta e obblighi di accertamento. 

 

7. L’inasprimento del porto di coltelli e altri strumenti da punta e taglio. L’art. 1 trasforma in delitto il porto fuori dall’abitazione di lame oltre otto centimetri e amplia fortemente la tipizzazione, includendo anche strumenti pieghevoli da cinque centimetri con blocco o apertura a una mano e aggravando il porto in luoghi come i mezzi pubblici. Non si vuole affatto negare il tema della sicurezza, ma questa norma produce il rischio di sovrapposizioni normative, incertezze applicative e sproporzione rispetto a fattispecie già esistenti. 

 

8. L’obbligo di cooperazione del detenuto straniero per l’accertamento dell’identità, con ricadute sul percorso trattamentale. L’art. 28 impone ai detenuti e internati stranieri di fornire elementi su identità, cittadinanza e Paesi di transito; il mancato adempimento viene annotato nella cartella personale e può rilevare nelle valutazioni penitenziarie. È una norma che grava solo sul detenuto straniero, creando un doppio binario tra cittadini italiani e stranieri, vìola il principio di uguaglianza e tocca il tema del diritto al silenzio. 

 

9. Le novità su respingimenti, espulsioni e gratuito patrocinio. L’art. 29 introduce il trasferimento immediato di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna e, al comma 3, abroga la norma che poneva a carico dell’erario onorari e spese dell’avvocato nelle impugnazioni contro l’espulsione. Da un lato, quindi, si tocca la libertà personale in una cornice amministrativa poco garantita; dall’altro stabilisce un restringimento dell’accesso effettivo alla difesa per soggetti spesso privi di prova reddituale spendibile. 

 

10. Le deroghe generalizzate per centri di accoglienza e CPR, più il nuovo art. 30-bis sui rimpatri volontari assistiti. L’art. 30 autorizza fino al 31 dicembre 2028 deroghe “ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale” per localizzazione, costruzione e adeguamento di strutture di accoglienza e trattenimento; in più, il Senato ha inserito l’art. 30-bis, che coinvolge il CNF nei programmi di rimpatrio volontario assistito e riconosce un compenso al legale a rimpatrio avvenuto. In queste norme si sommano: una logica puramente emergenziale, la compressione delle garanzie costituzionali e un incentivo economico incompatibile con l’indipendenza della difesa.  

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